Federlavaggi

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RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 2021

La Legge di Bilancio 2021 estende la rivalutazione dei beni di impresa materiali e immateriali

Il presente documento viene diffuso dall’associazione Federlavaggi al fine di rendere noto al settore la possibilità di attuare una rivalutazione dei beni di impresa materiali (es. portali, piste, aspiratori, colonnine, accessori vari, ecc...) e immateriali (es. marchi, licenze, concessioni, ecc..).

Queste misure, previste nel così detto “Decreto Agosto”, sono state pensate dal legislatore per il sostegno e la patrimonializzazione delle imprese.

Riteniamo che tale strumento sia da valutare attentamente dalle imprese del nostro settore, siano esse costruttori, impianti di lavaggio, autolavaggi, ecc.

Per fare un esempio concreto, se parliamo delle attrezzature da noi costruite, queste molto sovente vengono acquistate mediante finanziamenti e leasing. Al momento del riscatto o in alternativa alla fine dell’ammortamento, il valore del cespite è sicuramente inferiore al valore reale dello stesso.

Pertanto, il legislatore con l’intento valorizzare i beni dell’impresa e di conseguenza di aumentare la patrimonializzazione (ovvero il valore della società), ne consente la rivalutazione fiscale dietro il pagamento di un’imposta sostituiva del 3%. Ovviamente, per tali beni sarà consentito nuovamente l’ammortamento con conseguente riduzione del carico fiscale a carico della società.

Anche se non richiesto dalla legge, raccomandiamo fortemente la valutazione e perizia dei vostri beni da parte dei costruttori o dei distributori degli stessi, in modo tale da assegnare al bene un valore il più possibile congruo.

In tale documento viene dato un quadro generale della normativa vigente, mentre invitiamo chi volesse approfondire l’argomento a consultare, come detto, sia i costruttori o i rivenditori di tali beni strumentali, che i propri commercialisti.

Lo slogan della nostra federazione per promuovere tale agevolazione è:

“DIAMO IL GIUSTO VALORE ALLE NOSTRE ATTREZZATURE ED ALLE NOSTRE IMPRESE”:

Non perdiamo quest’opportunità di sviluppo del nostro settore!

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DEL D.L.14.8.2020 N. 104 (“DECRETO AGOSTO”)

1. PREMESSA

L’art. 110 del D.L. n. 104/2020 prevede una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa che compete a società di capitali, società di persone, enti commerciali e non residenti, imprese individuali e soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, sia in contabilità ordinaria sia in contabilità semplificata.

Tale rivalutazione potrà essere posta in essere nel bilancio riferito all’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare il bilancio in cui operare tale rivalutazione è quello riferito all’esercizio chiuso al 31.12.2020.

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, la nuova rivalutazione può essere eseguita già nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (è tale, ad esempio, il bilancio dell’esercizio che va dall’1.7.2019 al 30.6.2020), a condizione che tale bilancio sia approvato successivamente al 14.10.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104/2020) e i beni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. Altrimenti, possono avvalersene nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2020.

2. BENI RIVALUTABILI

Possono essere rivalutati, anche se completamente ammortizzati:

  • le immobilizzazioni materiali (terreni e immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, etc.)

  • le immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti “giuridicamente tutelati” (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative)

  • le partecipazioni, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

I beni oggetto di rivalutazione devono risultare già iscritti nel libro dei cespiti relativo all’esercizio in corso al 31.12.2019 ovvero nel bilancio riferito al medesimo esercizio.

Non possono, invece, formare oggetto di rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d'impresa, l'avviamento e i costi pluriennali, nonché le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. A differenza di quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, l’operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza il vincolo delle categorie omogenee. Deve in ogni caso essere annotata nel relativo inventario e dettagliata nella nota integrativa al bilancio.

3. VALORE RIVALUTATO

Il valore attribuito per effetto della rivalutazione non può eccedere il valore attribuibile ai beni in base:

  • alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell'impresa

  • ai valori correnti (riacquisto/riproduzione)

La rivalutazione non richiede espressamente una perizia, per cui possono essere utilizzati dati alternativi quali listini prezzi, dati di transazioni per beni similari, corrispettivi indicati in eventuali contratti preliminari di compravendita, dichiarazioni dei fornitori dei beni ecc...

4. IMPOSTA SOSTITUTIVA

È possibile, alternativamente, effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive, oppure anche ai fini fiscali, versando un’imposta sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore “residuo fiscale” dei beni.

L’imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

5. RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ovvero, dall'esercizio chiuso al 31.12.2021, per i soggetti "solari", e a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 per gli altri soggetti).

Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni “ante rivalutazione”, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all’1.1.2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

6. REGIME FISCALE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE

Se la rivalutazione è effettuata anche ai fini fiscali, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una riserva in regime di sospensione d’imposta, che, se distribuita, genera tassazione anche in capo alla società.

È possibile affrancare tale riserva con una imposta sostitutiva del 10% (la quale si aggiunge a quella dovuta per la rivalutazione); in caso di affrancamento, la distribuzione non genera più alcun onere in capo alla società.

Si noti che la tassazione della riserva di rivalutazione non opera mai in capo ai soggetti in contabilità semplificata, perché l’evidenziazione e utilizzazione del saldo attivo richiede la redazione di un bilancio, o comunque di una situazione patrimoniale: tali circostanze non possono essere verificate in capo ai soggetti in contabilità semplificata. Ne consegue che la tassabilità della distribuzione del saldo attivo di una rivalutazione fiscale, anche non affrancato, non può emergere per i soggetti in contabilità semplificata.

7. RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI

In ultimo, è possibile riallineare i valori civili e fiscali dei beni iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019 (ovvero nel bilancio 2019/2020, per i "non solari”) dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva anch'essa del 3%. La necessaria condizione che il disallineamento fosse già esistente nel bilancio dell’esercizio precedente preclude la fruizione del beneficio agli attivi originatisi da operazioni straordinarie effettuate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

Il beneficio riguarda i medesimi beni che possono essere oggetto di rivalutazione, nonché, a norma dell'art. 110 co. 8-bis del D.L. n. 104/2020, l'avviamento e le altre attività immateriali (inclusi spese “meramente” pluriennali, immobilizzazioni in corso, portafoglio ordini e lista clienti rilevati separatamente dall’avviamento, ecc.), invece esclusi dalla rivalutazione di cui precedentemente trattato. Analogamente a quanto visto con riferimento alla rivalutazione, il riallineamento può essere effettuato distintamente per ciascun elemento patrimoniale.

Si noti però che il riallineamento non può essere parziale, vale a dire, con riferimento a un dato bene, non è possibile ottenere il riconoscimento fiscale solo di una parte del maggior valore iscritto nel bilancio di cui sopra: occorre affrancare interamente tale maggior valore al fine di rendere uguali il valore contabile e il costo fiscale del bene in esame.

L'operazione di riallineamento richiede l’apposizione di un vincolo ad una riserva libera di patrimonio netto, che acquisisce lo stato di sospensione d'imposta, per l’importo corrispondente ai maggiori valori riallineati al netto dell'imposta sostitutiva. In mancanza di riserve utilizzabili allo scopo o in caso di loro incapienza può essere resa indisponibile una corrispondente quota del capitale sociale, considerato che l’imputazione a capitale della riserva non fa venir meno la sospensione d’imposta; laddove ciò non sia possibile, vale a dire nel caso in cui il patrimonio netto non consenta di vincolare una siffatta riserva, non si può procedere con il riallineamento.

La riserva da riallineamento, diversamente da quella da rivalutazione, esprime un vincolo di natura esclusivamente fiscale. Pertanto, sul piano civilistico, non muta il regime di disponibilità delle riserve di utili o di capitale impiegati ai fini in esame, come chiarito da Assonime. Peraltro, qualora l’imposta sostitutiva sia pagata dopo l’approvazione del bilancio con riferimento al quale è stato effettuato il riallineamento, è possibile avvalersi del riallineamento anche nel caso in cui l’apposita riserva non sia stanziata in tale bilancio, a condizione che essa sia iscritta nel bilancio relativo all’esercizio successivo, mediante delibera assembleare, e che l’importo da vincolare a tale scopo fosse già presente e utilizzabile nel bilancio che rileva ai fini del riallineamento.



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