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TRANSAZIONE 4.0: IL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Federlavaggi rende note le agevolazioni fiscali in merito ai crediti di imposta che maturano per investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha introdotto il nuovo credito d’imposta in sostituzione dell’Iperammortamento e del Superammortamento, per tutti gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, per favorire così sia gli investimenti che la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese secondo il modello denominato Piano Transizione 4.0.

Questo piano rappresenta la nuova politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità che prevede una maggiore attenzione all’innovazione, agli investimenti GREEN e alla digitalizzazione degli strumenti di lavoro.

La Transizione 4.0 prevede il credito d’imposta per gli investimenti di beni strumentali nuovi che siano funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale.

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e del regime fiscale, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

Il contributo prevede 2 differenti categorie: investimento ordinario oppure investimento ad alto contenuto tecnologico in chiave “Industria 4.0”.

Il credito d’imposta “ordinario” è relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0” ed è riconosciuto a imprese ed esercenti arti e professioni sia per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, che per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro

l credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, ci sono ulteriori differenze. Quelli compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, riconosciuti solo alle imprese:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro

  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in-vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

  • nella misura del 20% del costo

  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24. Spetta per i beni materiali e immateriali in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno).

Per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale. Nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione pena la perdita della stessa. A titolo esemplificativo l’indicazione può essere la seguente: “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020”.

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000 euro, è richiesta una perizia asseverata.

Il credito d’imposta per beni “ordinari” e beni “4.0”, trattandosi di un’agevolazione di carattere generale, è cumulabile con altre agevolazioni, in particolare con il bonus investimenti Mezzogiorno. Deve essere rispettata una condizione: il cumulo delle agevolazioni non deve portare al superamento del costo per l’investimento.

Bonus investimenti mezzogiorno

Per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture collocate nelle regioni del Sud Italia, grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio 2021 (commi 171-172), le imprese hanno ancora a disposizione il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1 commi 98 e seguenti, della legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015).

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni:

✓Campania ✓Puglia ✓Basilicata ✓Calabria ✓Sicilia ✓Molise ✓Sardegna ✓Abruzzo

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

L’intensità massima dell’aiuto è pari:

  • al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna

  • al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo e Molise

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.