LO STATUTO
INDICE
Titolo I – Costituzione, denominazione e scopi
Art. 1 Costituzione e denominazione
Art. 2 Scopi
Art. 3 Perimetro della rappresentanza
Art. 4 Ammissione e durata del rapporto associativo
Art. 5 Diritti dei Soci
Art. 6 Doveri dei Soci
Art. 7 Sanzioni
Art. 8 Cessazione della condizione di Socio
Art. 9 Contributi associativi
Titolo III – Gli Organi associativi
Art. 10 Organi di Federlavaggi
Art. 11 Assemblea dei Soci – attribuzioni
Art. 12 Assemblea dei Soci – composizione
Art. 13 Assemblea dei Soci – riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni
Art. 14 Consiglio di Presidenza – attribuzioni
Art. 15 Consiglio di Presidenza – composizione
Art. 16 Consiglio di Presidenza – riunioni e deliberazioni
Art. 17 Presidente
Art. 18 Vice Presidente
Art. 19 Tesoriere
Art. 20 Probiviri
Art. 21 Collegio dei Revisori contabili
Titolo IV – Articolazioni interne
Art. 22 Disposizioni generali sulle cariche
Titolo V – Fondo comune e bilanci
Art. 23 Fondo comune
Art. 24 Esercizio sociale e bilanci
Titolo VI – Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell’Associazione
Art. 25 Modificazioni statutarie
Art. 26 Scioglimento dell’Associazione
Art. 27 – Modalità di partecipazione alle riunioni e modalità di voto
TITOLO I
TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI
Art. 1 – Costituzione e denominazione
Tra le Imprese esercenti, in Italia, l’industria del lavaggio per l’autotrazione, è costituita, con durata illimitata, l’Associazione denominata “FEDERLAVAGGI– FEDERAZIONE TRA LE IMPRESE DEL LAVAGGIO PER L’AUTOTRAZIONE”. Federlavaggi, con sede legale in Via Anastasio II n.80, 00165 Roma. Su delibera del Consiglio di Presidenza, Federlavaggi può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati sia in Italia che all’estero.
Art. 2 - Scopi
Federlavaggi, apolitica e senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere, da sola od in collaborazione con altri enti, tutte le iniziative che nel campo economico, finanziario, tecnico e scientifico, possano giovare al comparto del lavaggio auto.
In particolare, Federlavaggi si propone di:
a) Rappresentare le Imprese associate negli Enti e nelle Associazioni, nazionali ed internazionali, di interesse per il comparto del lavaggio auto
b) Promuovere, tra le Imprese associate, consultazioni, studi e ricerche di mercato per raggiungere obiettivi di carattere tecnico, economico e finanziario di interesse del settore, al fine di tutelarne l’attività industriale e promuoverne l’immagine
c) Curare e sviluppare i rapporti con le altre Associazioni nazionali ed estere per migliorare le rispettive conoscenze e per sviluppare le possibili sinergie ai fini di una promozione, anche internazionale, del settore
d) Fornire ogni supporto alle Aziende associate per ogni intervento anche al fine dell’applicazione di norme nazionali, internazionali e comunitarie di interesse delle Aziende stesse;
e) Definire specifiche linee guida del comparto del lavaggio auto, finalizzate al suo innalzamento tramite il rispetto di standard qualitativi, ambientali, di sicurezza ed etici;
f) Favorire la conoscenza e la maggior diffusione dei prodotti della filiera del lavaggio auto, facendosi anche promotrice di fiere, esposizioni e convegni, sia in Italia che all’estero, e facilitando la partecipazione ad essi delle Imprese associate
g) Erogare formazione professionale agli operatori del settore, al fine di elevare costantemente il livello del servizio da loro offerto al grande pubblico.
TITOLO II
TITOLO II
I SOCI
Art. 3 - Perimetro della rappresentanza
Federlavaggi è stata fondata da sette primarie realtà produttive nel settore del lavaggio per l’autotrazione (Autoequip, Ceccato, Favagrossa, MA-FRA, Mix Istobal, Ryko, Washtec – Interwash), che in virtù di tale decisione sono considerate Soci fondatori.
Possono aderire a Federlavaggi:
a. come Soci effettivi, le Imprese con sede legale nel territorio nazionale che svolgono attività dirette alla produzione di beni e servizi nel settore del lavaggio per l’autotrazione, con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le Imprese, sempre operanti nel medesimo settore, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o magazzini di stoccaggio.
Sono considerati soci effettivi i soci fondatori.
b. Come Soci aggregati: realtà imprenditoriali di consumo che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con le Imprese di cui al punto precedente, società di servizi o attività artigianali aventi sede sul territorio nazionale e caratterizzate dall’attività operativa di lavaggio per l’autotrazione e, più in generale, imprese della filiera del lavaggio per l’autotrazione.
c. Come soci lavaggisti: società di servizi o attività artigianali aventi sede sul territorio nazionale e caratterizzate dall’attività operativa di lavaggio per l’autotrazione e, più in generale, imprese della filiera del lavaggio per l’autotrazione.
Le Imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati o Soci lavaggisti. Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese di Federlavaggi, la quale certifica ufficialmente ed ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’Impresa all’Associazione.
Art. 4 - Ammissione e durata del rapporto associativo
La domanda d’adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, deve essere indirizzata al Presidente di Federlavaggi e compilata sugli appositi moduli. La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti. I rappresentanti delle Imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.
Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’Azienda, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’Impresa e quant’altro richiesto da Federlavaggi. Le domande vengono approvate dal Consiglio di Presidenza.
Contro la deliberazione negativa del Consiglio di Presidenza è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
L’adesione impegna il socio per un anno, salvo proposte contrattuali diverse. Per chi si associa in corso d’anno, l’adesione è valida fino al 31 dicembre dell’anno successivo. All’atto dell’ammissione il Socio si obbliga al pagamento a favore di Federlavaggi di un contributo ordinario annuale, specificato dal successivo art. 9 e ad eventuali contributi speciali deliberati dell’Assemblea di Federlavaggi.
La Federlavaggi ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei Soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.
L’adesione s’intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora il Socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno.
Il cambio di ragione Sociale non estingue il rapporto associativo.
Art. 5 – Diritti dei Soci
I diritti delle varie tipologie di Soci, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto, sono i seguenti:
1) Il Socio fondatore ed il Socio effettivo hanno diritto:
a. Di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo in tutti gli organi di Federlavaggi
b. Di avere attestata la loro partecipazione a Federlavaggi
c. Di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza diretta di carattere politico – sindacale e di servizio, poste in essere da Federlavaggi
d. Di ricevere gli studi e le analisi di mercato svolte da Federlavaggi, finalizzate ad offrire loro strumenti sempre più dettagliati per orientarli nel mondo del lavaggio per l’autotrazione
e. Di partecipare alle iniziative di formazione svolte da Federlavaggi, con l’obiettivo di elevare la qualità dei servizi da loro offerti sul mercato.
2) Il Socio aggregato ha diritto:
a. Di partecipazione e intervento nell’Assemblea dei Soci di Federlavaggi
b. Di avere attestata la sua partecipazione a Federlavaggi
c. Di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza diretta di carattere politico – sindacale e di servizio, poste in essere da Federlavaggi
d. Di ricevere gli studi e le analisi di mercato svolte da Federlavaggi, finalizzate ad offrire loro strumenti sempre più dettagliati per orientarli nel mondo del lavaggio per l’autotrazione
e. Di partecipare alle iniziative di formazione svolte da Federlavaggi, con l’obiettivo di elevare la qualità dei servizi da loro offerti sul mercato.
3) Il Socio lavaggista ha diritto:
a. di avere attestata la sua partecipazione a Federlavaggi;
b. di ricevere gli studi e le analisi di mercato svolte da Federlavaggi, finalizzate ad offrire loro strumenti sempre più dettagliati per orientarli nel mondo del lavaggio per l’autotrazione;
c. di aver diritto di richiedere la verifica per i presupposti per ottenere il marchio di qualità “SEA”.
Art. 6 – Doveri dei Soci
L'adesione a Federlavaggi comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché i regolamenti previsti dalle Organizzazioni a cui aderisce.
L'attività delle Imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata da Federlavaggi, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Le stesse Imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza alle Organizzazioni a cui aderisce.
In particolare il Socio deve:
Partecipare attivamente alla vita associativa
Applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Federlavaggi o dalle altre organizzazioni a cui aderisce
Non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni concorrenti costituite per scopi analoghi
Fornire a Federlavaggi, nei modi e nei tempi richiesti, i dati ed i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari
Versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati da Federlavaggi.
Nel caso di gruppi di Imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le Imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione a Federlavaggi.
Art. 7 - Sanzioni
I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
Sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea di Federlavaggi
Censura dal Presidente di Federlavaggi, comunicata per iscritto e motivata
Sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi
Decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche in Federlavaggi
Decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterne di Federlavaggi
Sospensione dell'elettorato attivo e passivo
Espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti delle Organizzazioni a cui si aderisce.
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio di Presidenza.
E' ammessa, in ogni caso, la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 8 - Cessazione della condizione di Socio
La qualità di Socio si perde:
a. Per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 4
b. Per cessazione dell'attività esercitata
c. Per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato
d. Per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.
In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche Sociali all'interno di Federlavaggi e di eventuali altri Organizzazioni.
L’Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
a. Nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo
b. Nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un anno ai sensi dell’art. 4
c. Nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall’art. 24.
Art. 9 Contributi associativi
Le Imprese Associate sono tenute al versamento di un contributo che verrà proposto dal Consiglio di Presidenza secondo le necessità di bilancio della Federlavaggi ed approvato dall’Assemblea per l’anno successivo.
L’ammontare del contributo viene calcolato in base al fatturato, autocertificato all’inizio dell’anno dalle aziende, riferito all’anno precedente e relativo alle sole attività di autolavaggio e car-wash.
La riscossione di detto contributo annuo, avverrà in un’unica soluzione anticipata, secondo la scadenza fissata dal Consiglio di Presidenza.
TITOLO III
TITOLO III
GLI ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 10 – Organi di Federlavaggi
Sono organi di Federlavaggi:
L’Assemblea dei Soci
Il Consiglio di Presidenza
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Collegio dei Revisori dei conti (facoltà di nomina)
Il Tesoriere
Il Collegio dei Probiviri
Art. 11 Assemblea dei Soci: attribuzioni
Spetta all’Assemblea dei Soci:
a. Eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio di Presidenza su proposta della Commissione di designazione
b. Eleggere i Revisori contabili (se previsti)
c. Eleggere i Probiviri
d. Approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente
e. Determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività di Federlavaggi ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi di Federlavaggi stessa
f. Approvare il bilancio consuntivo
g. Approvare la delibera contributiva
h. Modificare lo Statuto
i. Deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Presidenza.
Art. 12 – Assemblea dei Soci: composizione
L’Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti di tutte le Imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell’Assemblea.
Ciascun Socio, con la sola esclusione dei soci aggregati, potrà rappresentare uno o più altri Soci, purché munito di regolare delega scritta, nel limite di una delega per ogni impresa.
Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Ogni socio effettivo dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi dovuti, secondo la seguente tabella:
Per i soci Fondatori è prevista la premialità di un voto aggiuntivo indipendentemente dallo scaglione di riferimento. I soci Aggregati non hanno diritto di voto.
Art. 13 – Assemblea dei Soci: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni
L'Assemblea dei Soci si riunisce:
a. In via ordinaria, una volta l’anno
b. In via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza o quando ne sia fatta richiesta da tanti Soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
La richiesta di convocazione di Assemblea ordinaria o straordinaria dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a otto giorni.
Nell’avviso saranno indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima e seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione dovrà essere prevista entro trenta giorni dalla data della prima.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, tante Imprese che dispongano almeno della metà dei voti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle Aziende associate.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo i casi previsti dal presente Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Federlavaggi o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente di Federlavaggi.
Art. 14 - Consiglio di Presidenza: attribuzioni
Spetta al Consiglio di Presidenza:
a. Incaricare la Commissione di designazione, costituita dai membri del Consiglio di Presidenza, con esclusione del Presidente in carica, per l’individuazione del candidato Presidente
b. Nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale
c. Deliberare le direttive per eventuali accordi di carattere generale o tecnico-economico
d. Indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea
e. Sovrintendere alla gestione del fondo comune, predisporre ed approvare il preventivo nonché il bilancio consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell’Assemblea
f. Adottare le sanzioni
g. Formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto
h. Deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto
i. Determinare annualmente l’entità dei contributi
j. Dirigere l'attività di Federlavaggi
k. Deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione
l. Costituire e sciogliere Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori
m. Eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni di Federlavaggi
n. Approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento di Federlavaggi
o. Esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto
p. Proporre le modifiche del presente Statuto
q. Sciogliere l’Associazione e nominare uno o più liquidatori
r. Promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la vita dell’Associazione, nonché deliberare sulla gestione di Federlavaggi per la parte non riservata alla competenza di altri organi
s. Respingere la domanda di ingresso di un nuovo Socio in Federlavaggi, adducendo motivazioni oggettive e condivise dalla maggioranza assoluta del Consiglio di Presidenza
t. Eleggere il Tesoriere.
Art. 15 - Consiglio di Presidenza: composizione
Sono componenti il Consiglio di Presidenza:
a. Il Presidente;
b. Il Vice Presidente;
c. Tre Consiglieri scelti dal Presidente
I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica tre anni e sono rinnovabili senza limiti di mandato ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente che possono essere rinnovati per non più di due mandati.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio, il Presidente proporrà nuovi nominativi che entreranno da subito a far parte del Consiglio in attesa di essere ratificati nella prima Assemblea utile.
I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio di Presidenza.
Art. 16 - Consiglio di Presidenza: riunioni e deliberazioni
Il Consiglio di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato a mezzo fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza personale o per delega della maggioranza dei membri in carica. Per ogni Consigliere è ammesso un massimo di due deleghe di altri Membri del Consiglio.
Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e dei voti rappresentati, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede. Il Presidente può estendere l’invito a soggetti non componenti il Consiglio di Presidenza, in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.
Art. 17 - Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta della Commissione di designazione di cui fanno parte i componenti del Consiglio di Presidenza, con esclusione del Presidente in carica.
La Commissione deve insediarsi almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica ed ha il compito, in via riservata, di raccogliere ogni possibile candidatura alla Presidenza e di sottoporre all’Assemblea la o le candidature che avranno riscosso il maggiore consenso.
Il Presidente designato propone all’Assemblea, per la votazione a scrutinio segreto, gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone il nome del Vice Presidente e dei tre membri del Consiglio di Presidenza. In caso di più candidature risulta eletto il candidato che ha totalizzato più preferenze; in caso di parità di preferenze fra i due candidati, va ripetuta l’operazione di votazione.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Federlavaggi di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività del Consiglio di Presidenza e può delegare ad altri membri, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente. Venendo a mancare il Presidente, rispettando le procedure di cui sopra, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
Art. 18 – Vice Presidente
Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un Vice Presidente, al quale può affidare eventuali deleghe.
Le deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
Il Vice Presidente dura in carica tre anni. E’ rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Nel caso che venga a mancare durante il mandato, è sostituito, su proposta del Presidente e ratificato nella prima Assemblea utile e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.
Art. 19 – Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende all’amministrazione di Federlavaggi, riporta al Presidente e al Consiglio di Presidenza, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E’ nominato dal Consiglio di Presidenza scelto tra i soci o tramite incarico a libero professionista.
Art. 20 – Probiviri
L’Assemblea di ogni quadriennio elegge, a scrutinio segreto, tre Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze, nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’Impresa. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra Organizzazione, nonché con ogni altra Carica interna a Federlavaggi.
Sono deferite ai Probiviri le eventuali controversie tra gli Associati e Federlavaggi. Sono inoltre deferite ai Probiviri le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto; il Probiviri si pronunciano in tal caso allorché ne siano investiti dal Consiglio di Presidenza di Federlavaggi.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del Sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla soluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i Probiviri non nominati dalle parti, con l’accordo dei probiviri nominati dalle parti stesse. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre fra i Probiviri eletti dall’Assemblea, ma con esclusione dei Probiviri già nominati dalle parti.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie delle incompatibilità previsti dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura penale.
Il Collegio arbitrale, stabilisce di volta in volta, le regole procedurale ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati dal regolamento confederale. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irritale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l’esame della controversie; tale termine è prorogabile per un massimo di ulteriori trenta giorni. Il lodo deve essere comunicato alle parti e al Presidente di Federlavaggi entro cinque giorni dalla data della sua deliberazione. Il lodo è inappellabile.
L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolamentare di Federlavaggi, è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 del presente Statuto, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibili la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e maggioranza tra loro, i Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari. L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti Probiviri eletti dall’Assemblea convocati in Collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano in tutti gli altri casi previsti da questo Statuto e dal regolamento di esecuzione, secondo e con gli effetti all’uopo stabiliti.
Art. 21 – Collegio dei Revisori contabili
E’ facoltà dell’'Assemblea ordinaria eleggere, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci di Federlavaggi.
A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita alle Imprese associate la presentazione delle candidature.
Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente che deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili.
I componenti il Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci. I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore supplente subentra a quello effettivo in ordine di età.
TITOLO IV
TITOLO IV
ARTICOLAZIONI INTERNE
Art. 22 - Disposizioni generali sulle cariche
Per Rappresentanti delle Imprese aderenti all’Associazione si intendono il Titolare, il Legale Rappresentante, un suo Delegato formalmente designato e scelto tra i Procuratori Generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati Rappresentanti dell'Impresa, su delega formalmente espressa, gli Amministratori e i Dirigenti dell'Impresa.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica di Federlavaggi. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra Carica di Federlavaggi. Le cariche sono riservate ai Rappresentanti dei Soci, fatte salve quelle di cui agli artt. 19 e 20 del presente Statuto.
Tutte le cariche Sociali di cui all’art. 10 sono gratuite.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del Sistema, l'accesso alle cariche direttive di Federlavaggi è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'Impresa rappresentata. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
TITOLO V
TITOLO V
FONDO COMUNE E BILANCI
Art. 23 – Fondo comune
Il fondo comune di Federlavaggi è costituito:
Dai contributi degli Associati
Dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali
Dagli investimenti mobiliari e immobiliari
Dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali
Dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a Federlavaggi.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Federlavaggi. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Federlavaggi e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita di Federlavaggi non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 24 - Esercizio Sociale e bilanci
L'esercizio Sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo trimestre dell'anno deve essere predisposto il preventivo e redatto il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.
In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
TITOLO VI
TITOLO VI
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 25 – Modificazioni statutarie
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i Soci.
In casi particolari, il Consiglio di Presidenza può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modifiche allo Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.
Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
Art. 26 – Scioglimento di Federlavaggi
Quando venga domandato lo scioglimento di Federlavaggi da oltre la metà dei Consiglieri, deve essere convocato un apposito Consiglio di Presidenza. Tale Consiglio, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri.
Il Consiglio di Presidenza nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì a destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo previsto dalla Legge.
TITOLO VII
TITOLO VII
NORME GENERALI
Art. 27 – Modalità di partecipazione alle riunioni e modalità di voto
La partecipazione alle riunioni è consentita anche da remoto, con adeguati strumenti che assicurino il riconoscimento dell’identità del partecipante e la riservatezza delle comunicazioni. Tra le modalità di votazione, inclusi referendum, viene ammessa anche la modalità on line che garantisca univocità e segretezza.
NORMA TRANSITORIA
NORMA TRANSITORIA
Per l’anno 2022 il contributo è definito secondo i seguenti scaglioni di fatturato:
Il contributo annuale per i Soci aggregati è definito forfettariamente in € 500,00.
Il contributo annuale per i Soci lavaggisti è definito forfettariamente in € 120,00.