Cambio accettatore banconote nell’autolavaggio: come comportarsi
FEDERLAVAGGI RISPONDE
Cambio accettatore banconote nell’autolavaggio
LA DOMANDA
“Se cambio l'accettatore i vecchi gettoni non saranno più utilizzabili dalla clientela. Per non incorrere in problematiche posso apporre un cartello informativo dove si invita ad utilizzare i gettoni entro una data per cambio gettoni e che successivamente a tale data non potranno essere rimborsati?”
LA RISPOSTA DI FEDERLAVAGGI
La problematica non è di facilissima soluzione, mancando una specifica norma di riferimento.
Per questo motivo, devono essere applicati i principi generali in materia contrattuale. Infatti, fra chi ha acquistato i gettoni e chi li ha venduti è stato stipulato un contratto verbale in base al quale, a fronte del pagamento del corrispettivo, il cliente ha acquisito il diritto ad utilizzare l'impianto. Al momento della stipula di questo contratto non è stato stabilito un termine entro cui la prestazione avrebbe dovuto e potuto essere fruita.
A) Con un’interpretazione particolarmente rigorosa, il diritto alla prestazione si estinguerebbe in dieci anni dal contratto (cioè dalla vendita del gettone). Aderendo questa tesi, pur consigliando comunque l'esposizione del cartello che avvisa dell'imminente cambio dei gettoni, con invito a provvedere alla loro riconsegna per la sostituzione, il nuovo gestore non sarebbe "al sicuro" rispetto alla pretesa di un cliente avanzata anche dopo un considerevole lasso di tempo.
B) Secondo altra interpretazione (a nostro parere preferibile, sotto il profilo logico) nel caso in esame deve applicato il c.d. dovere di correttezza che costituisce un principio cardine nel rapporto di obbligazione, sancito direttamente dall’art. 1175 c.c..Un dovere che deve essere osservato tanto dal debitore quanto dal creditore anche in fase di esecuzione del contratto.
Altro principio generale cui occorre fare riferimento è quello fissato dall’ art. 1176 cod.civ. che indica al debitore che nell’adempimento dell’obbligazione dovrà utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia (cioè un atteggiamento e la volontà di essere rispettosi nei confronti degli altri. Tale livello di diligenza, non è eccezionale o straordinario, ma deve rispecchiare le attitudini di un uomo normale).
In applicazione e nel rispetto dei principi suddetti, ritengo che l'esposizione di un cartello che preannunci la sostituzione dei gettoni, per un periodo di almeno 90 giorni, possa essere ritenuto conforme a buona fede. (Consiglio di documentare l’avvenuta esposizione dell’avviso e della sua durata, mediante un video o fotogrammi).
Una soluzione tecnicamente corretta per regolare i rapporti fra cedente e cessionario potrebbe essere la stima (il giorno della sostituzione delle gettoniere) del numero di gettoni ancora in circolazione e la costituzione di un corrispondente deposito a garanzia per eventuali richieste formulate al nuovo gestore, ovvero la determinazione forfetaria di una somma a titolo di abbuono dal prezzo dell’impianto, per eventuali rimborsi dovuta clienti “ritardatari”.
Qualora un cliente, nonostante l'esposizione del cartello, pretenda di utilizzare i vecchi gettoni, la questione darebbe comunque vita ad una controversia che potrebbe sfociare in una causa civile (ipotesi alquanto remota, in considerazione della modestissima entità della posta in gioco), che verrebbe decisa dal giudice secondo l'adesione alla prima od alla seconda interpretazione su riportata.
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